Professione Guida Ambientale Escursionistica

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Con il MUNAR sarete accompagnati sempre da una Guida Ambientale Escursionistica: una figura professionale normata dal Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo.

In particolare qui di seguito si riporta per migliore conoscenza degli iscritti ai servizi turistici di Narranatura, la Legge Regionale n. 42 del 23-03-2000. Tale legge fu pubblicata nel B.U. Toscana 3 aprile 2000, n. 15, parte prima, e poi modificata per apporto della Legge Regionale n. 14 del 17 gennaio 2005, pubblicata nel B.U. Toscana 26 gennaio 2005, n.5, parte prima.

[omissis]

Titolo III Le professioni del turismo

[omissis]

Capo III – Guida ambientale

Sezione I – Definizione e attività

Art. 118 Definizione dell’attività di guida ambientale.
1. È guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei ecoambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi quei percorsi che richiedono comunque l’uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche.
[2. abrogato]
3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuate eventuali articolazioni nell’ambito della specialità, al fine di adeguare la professione al mercato della domanda.
4. Le guide ambientali collaborano:
a) con la Regione e gli enti locali per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 «Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche»;
b) con gli enti preposti alla promozione del turismo;
c) con le istituzioni scolastiche per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e programmi di educazione ambientale.

Art. 119 Requisiti e obblighi per l’esercizio dell’attività.
1. Per l’esercizio della professione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di scuola media superiore;
b) abilitazione all’esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell’esame, di cui all’articolo 121 ovvero abilitazione conseguita in altra regione o stato membro della Unione europea ovvero abilitazione tecnica di accompagnatore di media montagna di cui all’articolo 22 della legge 2 gennaio 1986, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), limitatamente alla specialità escursionistica;
b bis) titolo di studio universitario in materia attinente l’ambiente, tra quelli indicati con regolamento regionale, e superamento dell’esame, di cui all’articolo 121; il possesso del titolo di studio universitario sostituisce la frequenza del corso di cui alla lettera b);
c) idoneità psico-fisica all’esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
d) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
2. È inoltre necessario che sia stato assolto l’obbligo della stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per l’esercizio della professione di guida ambientale nella specialità prescelta è necessario presentare al comune di residenza una denuncia di inizio attività, ai sensi degli articoli 58 e seguenti della L.R. n. 9/1995, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalle norme contenute nel presente capo.
4. I non residenti che, in possesso dei requisiti di cui il comma 1, intendano svolgere l’attività di guida ambientale in Toscana, possono presentare la denuncia ad un comune della Regione nel quale abbiano eletto domicilio.
5. Il comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell’utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura regionale.
6. Per il proseguimento dell’attività, ogni tre anni le guide ambientali presentano al comune di residenza il certificato di idoneità psico-fisica di cui al comma 1, lettera c).
7. Nel caso di cambiamento di residenza, il comune che abbia ricevuto la comunicazione di inizio dell’attività trasferisce gli atti relativi a questa al nuovo comune.

Art. 120 Rapporti con le professioni di guida di parco e guida alpina.
1. Le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine iscritte nell’apposito albo professionale regionale di cui all’articolo 143 possono esercitare la professione di guida ambientale escursionistica.
2. Le guide di parco o di riserva naturale di cui all’articolo 21 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 «Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale», possono esercitare la professione di guida ambientale nella specialità attinente. In tal caso i corsi di formazione di cui all’articolo 21, comma 3, della L.R. n. 49/1995 devono garantire la conoscenza generale dell’intero territorio regionale.
3. I soggetti di cui al comma 2 che intendano esercitare la professione di guida ambientale devono possedere i requisiti e sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 119, fatta eccezione per il possesso dell’abilitazione professionale.
4. L’Ente gestore di parco o riserva naturale può rilasciare alle guide ambientali abilitate ai sensi del presente testo unico il titolo di guida di parco o di riserva ovvero valutare la formazione acquisita dalle guide ambientali ai fini dell’esonero parziale dai corsi di formazione di cui all’articolo 21, comma 3, della L.R. n. 49/1995.

Art. 121 Corsi di qualificazione e specializzazione.
1. La provincia riconosce corsi di qualificazione professionale e di specializzazione per guide ambientali ai sensi della normativa regionale vigente.
2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione tecnico-pratica e teorica della guida ambientale nella singola specialità, si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio del relativo attestato.
3. L’ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica espletata secondo le modalità stabilite dalla provincia.
4. I corsi di specializzazione sono finalizzati all’ampliamento delle competenze e all’approfondimento delle conoscenze; comprendono l’acquisizione di nuove tecniche, l’uso di mezzi e la specializzazione su porzioni di territorio.
5. I corsi di specializzazione sono riservati a coloro che già esercitano l’attività di guida ambientale e si concludono con un esame e con il rilascio di un attestato.

Art. 122 Modalità e contenuti dei corsi.
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti i soggetti competenti nei settori disciplinati dalle norme contenute nel presente capo e le organizzazioni dei consumatori, determina le materie oggetto dei corsi di qualificazione, di specializzazione, il numero delle ore, le modalità di accesso, la composizione della commissione esaminatrice, la quota parte di spesa a carico dei partecipanti ai corsi, ove non siano finanziati dal fondo sociale europeo.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1, sono determinati eventuali casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrino di avere già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

Art. 123 Obblighi professionali.
1. Le guide ambientali garantiscono lo svolgimento dell’escursione nella sicurezza per i propri clienti graduando la difficoltà dei percorsi alle effettive capacità degli stessi.

Art. 124 Pubblicità dei prezzi.
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali deve contenere relativi prezzi. 2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
Sezione II – Vigilanza e sanzioni

Art. 125 Vigilanza e controllo.
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ivi compresa l’applicazione delle sanzioni, sono esercitate dai comuni.

Art. 126 Sanzioni amministrative.
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.000,00 euro:
a) chiunque esercita l’attività professionale di guida ambientale senza aver provveduto alla denuncia di inizio di attività;
b) i soggetti di cui agli articoli 82 e 90 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro la guida ambientale che contravviene al divieto di cui all’articolo 124, comma 2.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro la guida ambientale che contravviene al disposto dell’articolo 124, comma 1.
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

Art. 127 Divieto di prosecuzione dell’attività.
1. Fatto salvo il caso previsto dall’articolo 121, comma 5, nel caso di mancata presentazione della documentazione di cui all’articolo 119, comma 6, l’esercizio della professione di guida ambientale è sospeso fino alla presentazione della documentazione e, comunque, per un periodo massimo di tre anni. Decorso tale termine massimo, il comune vieta la prosecuzione dell’attività.
2. La prosecuzione dell’attività è impedita dal comune qualora l’interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
3. In caso di sospensione o divieto di prosecuzione dell’attività, è ritirata la tessera di riconoscimento.
Art. 128 Norma transitoria.
1. In sede di prima attuazione e comunque non oltre ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente testo unico, ai corsi di qualificazione, con esame di abilitazione finale, sono ammessi anche coloro che, privi di diploma di maturità, abbiano svolto in Toscana, per un periodo non inferiore a due anni nell’ultimo quinquennio, attività di cui al presente capo, documentate fiscalmente.